La Locazione finanziaria : LEASING

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INFORMAZIONI SULLA LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)


DEFINIZIONE:

 

 

E’ un contratto misto di finanziamento e locazione che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico (implicitamente comprensivo di una quota di interesse e di una quota capitale):
  • di avere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale;
  • di esercitare, al termine del contratto, un’opzione di riscatto (di acquisto) del bene stesso per una cifra pattuita.

SOGGETTI DEL CONTRATTO
  • l’utilizzatore: è colui che sceglie ed utilizza il bene ed ha  diritto a riscattarlo al termine del contratto. (*);
  • il concedente: è la società di leasing che acquista materialmente il bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento del suo eventuale riscatto;
  • il fornitore: è chi vende il bene (scelto dall’utilizzatore) alla società leasing.

(*) Qualsiasi soggetto puo' stipulare un contratto di leasing, tuttavia  la normativa fiscale richiede, ai fini della deducibilità dei canoni leasing, che l’utilizzo dei beni locati, sia strumentale all’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale. 


CARATTERISTICHE DEL LEASING Il leasing,  rappresenta  una modalita' di acquisto,  alternativa all'acquisto diretto ed immediato di un certo bene. Stipulando un contratto di leasing infatti si acquisisce comunque il diritto all'acquisto di quel  bene ad una data prefissata.

Banalizzando, il leasing si puo' paragonare, per gli effetti concreti riguardo alla disponibilita' del bene,  ad un acquisto a rate.

Il leasing, pertanto, puo' essere visto come una forma per finanziare l'acquisto di un bene ed assume quindi grande rilevanza il tasso di interesse che viene applicato a tale forma di finanziamento


IL TRATTAMENTO FISCALE: Il leasing rappresenta, dal punto di vista fiscale, la modalita' di acquisto di beni strumentali piu' conveniente:
  • L'intero costo del leasing e' fiscalmente deducibile (*) ai fini dell'IRPEG, pro rata temporis, sulla durata del contratto leasing a condizione che tale durata sia uguale o superiore  alla meta' del periodo di ammortamento "fiscale" di un analogo bene acquistato in proprieta'.
  • Per il leasing immobiliare, la durata minima del contratto di leasing, affinche' i canoni siano fiscalmente  deducibili, e' di  di 8 anni

Ai fini dell'IRAP,  la parte deducibile si limita ad una parte del canone che rappresenta, sia pur in maniera un po' grossolana, la parte capitale, rimanendo non deducibile la parte interessi.

(*)  la normativa fiscale richiede, ai fini della deducibilità dei canoni leasing, che l’utilizzo dei beni locati  sia strumentale all’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale. 


LA CONVENIENZA  FISCALE: La convenienza fiscale, rispetto ad altre modalita' di acquisto, risiede nella possibilita' di "ammortizzare" il bene in un periodo piu' breve rispetto a quello normalmente concesso per i beni di proprieta' e, quindi,  di rinviare al futuro una parte della tassazione. 

Particolarmente evidente e' il  caso del leasing immobiliare dove si possono costruire operazioni che consento di ammortizzare fiscalmente 'acquisto di un bene in soli 8 anni anziche' i 25-30 normalmente necessari.


LA CONVENIENZA  ECONOMICA GLOBALE Per valutare la convenienza economica globale di una operazione di leasing, rispetto ad altre modalita' di acquisto, occorre pesare i seguenti due aspetti:
  • convenienza fiscale
  • costo finanziario 

In particolare e' utile costruire i piani finanziari differenziali delle varie modalita' di acquisto percorribili (es acquisto a rate, acquisto diretto autofinanziato, acquisto in leasing). L'attualizzazione (*) dei flussi finanziari di ogni modalita' di acquisto alternativa, consente di ottenere  utili elementi per la valutazione economica globale.

(*) La scelta del tasso di attualizzazione risulta molto delicata e va operata con molta attenzione. Risulta utile ipotizzare una forbice (massimo-minimo)  di tassi di attualizzazione  

 


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